
Richiedenti della licenza per allievo conducente
Richiedere la licenza per allievo conducente – ecco come funziona
Requisito obbligatorio per ottenere la licenza per allievo conducente rimane ancora il corso di pronto soccorso e esame della vista. La novità: le relative conferme saranno ora registrate digitalmente e, quindi, messe a disposizione dei servizi della circolazione per via elettronica. A partire da dicembre 2026, su questa pagina web, sarà possibile ricercare i dati di contatto di organizzatori di corso di pronto soccorso riconosciuti e di specialisti di esami della vista regolarmente registrati.
Il PIN FABER
Il PIN FABER è un numero di identificazione personale (FABER sta per Registro delle autorizzazioni a condurre), vale a dire una chiave di accesso che consente di attribuire le conferme del corso di pronto soccorso e dell’esame della vista in modo univoco e, quindi, di trasmetterle in formato elettronico.
Il PIN FABER viene assegnato nell’ambito della richiesta/domanda dal servizio della circolazione del Cantone di domicilio.
Ecco l’intero processo
Dalla richiesta/domanda relativa alla licenza per allievo conducente all’ottenimento della licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) definitiva.
Per le categorie di motoveicoli vale:
Il corso IPB deve essere frequentato entro 4 mesi dall’ottenimento della licenza per allievo conducente. La categoria A1 non prevede una licenza di condurre in prova ma direttamente la licenza di condurre in formato carta di credito.
Trovare un corso di pronto soccorso e un esame della vista nelle vicinanze
A partire da dicembre 2026, la presente pagina web renderà disponibili i dati di contatto di offerenti qualificati:
- organizzatori di corso di pronto soccorso riconosciuti
- specialisti di esami della vista regolarmente registrati
Effettuando una ricerca mirata per Cantone e Comune sarà possibile trovare un’offerta adeguata nelle vicinanze. Importante: la presente pagina web non è una piattaforma di prenotazione. Le date vengono concordate direttamente con gli organizzatori di corso di pronto soccorso e con gli specialisti che effetuano esami della vista.
Cosa rimane uguale?
- I corso di pronto soccorso sono tuttora da frequentare presso organizzatori di corsi riconosciuti.
- Gli esami della vista continuano a essere effettuati da specialisti autorizzati.
Cosa cambia?
- Le conferme per i corso di pronto soccorso e gli esami della vista saranno d’ora in avanti registrate in formato elettronico.
- Ai fini del rilascio della licenza per allievo conducente fanno fede le conferme registrate elettronicamente (non i documenti cartacei). Gli attestati di soccorritore cartacei preesistenti rimangono validi e, all’occorrenza, possono essere digitalizzati, ossia registrati a posteriori su questa piattaforma.
Sulla stessa piattaforma i richiedenti hanno la possibilità di verificare lo stato del proprio percorso verso la licenza di condurre, vale a dire i passaggi (corso di pronto soccorso, esame della vista, corso di teoria della circolazione) completati e quelli ancora da completare.
Esame della vista: quali sono i risultati che lo specialista registra digitalmente?
- soddisfatti senza ausilio visivo
- soddisfatti solo con ausilio visivo
- non soddisfatti
- è necessaria la valutazione di un medico (ai sensi dell’art. 5abis OAC)
Quali sono le prescrizioni per i documenti cartacei del corso di pronto soccorso già esistenti?
- Gli attestati di soccorritore cartacei rimangono validi 6 anni a partire dalla data del corso.
- Corsi frequentati prima del 1° gennaio 2027: all’occorrenza, è possibile registrare le conferme a posteriori su questa piattaforma.
- Corsi frequentati dopo il 1° gennaio 2027: l’organizzatore di corsi registra la conferma in forma elettronica.
Quali sono le prescrizioni per gli esami della vista effettuati?
- Gli esami della vista valgono 2 anni a partire dalla data della visita.
- Esami della vista effettuati prima del 1° gennaio 2027: all’occorrenza, è possibile registrare le conferme a posteriori su questa piattaforma.
- Esami della vista effettuati dopo il 1° gennaio 2027: lo specialista registra i risultati in forma elettronica.
In vigore dal 1° gennaio 2027
A partire dal 1° gennaio 2027, la licenza per allievo conducente potrà essere rilasciata solo se la conferma per il corso di pronto soccorso, il risultato dell’esame della vista e l’attestato di frequenza del corso di teoria della circolazione (CTC) saranno stati registrati in forma elettronica.



