Specialisti che effettuano esami della vista

Effettuare esami della vista – registrazione elettronica dei risultati 

Esame della vista rimane un requisito di legge per ottenere la licenza di allievo conducente. D’ora in avanti le conferme saranno registrate digitalmente e, quindi, messe a disposizione dei servizi della circolazione per via elettronica. Gli esami della vista vengono tuttora effettuati sul posto da specialisti autorizzati (medici, ottici, optometristi).

Registrazione e verifica

Per poter utilizzare il sistema di inserimento online è richiesta una registrazione unica dell’azienda e dello specialista accompagnata da identificazione univoca e verifica tecnica.


I punti esaminati:

  • abilitazione professionale (confronto con il registro competente)
  • Identità dell’amministratore aziendale
  • Identità dello specialista 

Tale processo è volto ad accertare che i risultati dell’esame della vista siano registrati esclusivamente da specialisti autorizzati e chiaramente identificati. Non è prevista un’ulteriore verifica manuale da parte dell’asa.



La registrazione sarà possibile da inizio novembre. Informazioni dettagliate sulle procedure saranno pubblicate a luglio su questa pagina.

Quali risultati sono registrati digitalmente?

Viene registrato il risultato dell’esame della vista, non il referto dettagliato:

  • soddisfatti senza ausilio visivo
  • soddisfatti solo con ausilio visivo
  • non soddisfatto
  • è necessaria la valutazione di un medico  (ai sensi dell’art. 5abis OAC)

Tassa per la registrazione digitale

Per la registrazione digitale del risultato di un esame della vista si applica una tassa di CHF 2.– per ogni inserimento. Spetta allo specialista decidere se addebitare l’importo separatamente o se includerlo nel prezzo dell’esame della vista.

Obbligo di conservazione dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 lo specialista di esami della vista ha l’obbligo di conservare i referti dettagliati relativi all’acuità visiva, ai sensi dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC) e in conformità con i requisiti di legge (almeno 10 anni).

In modo unitario in tutta la Svizzera, secondo regole chiare

  • La digitalizzazione del processo garantisce di poter registrare i risultati degli esami della vista in modo unitario e valido su tutto il territorio svizzero. 
  • I richiedenti non dovranno più trasmettere i risultati degli esami della vista separatamente ai servizi della circolazione.
  • La responsabilità per il corretto svolgimento dell’esame della vista, oltre che per la registrazione completa e corretta dei risultati spetta tuttora allo specialista.

È obbligatorio utilizzare la registrazione online

Sono tenuti a utilizzare la nuova piattaforma tutti gli specialisti autorizzati a rilasciare risultati di esami della vista al fine di ottenere la licenza digitale per allievo conducente (eLAC) o la licenza per allievo conducente cartacea.

I punti esaminati:

  • l’abilitazione professionale (confronto con il registro competente);
  • l’identità inequivocabile dello specialista.

Tale processo è volto a verificare che i risultati dell’esame della vista siano registrati esclusivamente da specialisti autorizzati e chiaramente identificati. Non è prevista un’ulteriore verifica manuale da parte dell’asa.

La registrazione sarà possibile da inizio novembre. Informazioni dettagliate su procedure e termini saranno pubblicate a luglio su questa pagina.